Navi destinate al noleggio per finalità turistiche
La materia riguardante l’iscrizione delle navi esclusivamente destinate al noleggio per finalità turistiche è esplicitamente trattata nell’art. 15 ter del codice di nuova formulazione. Questo articolo, inserito con la riforma del 2017 è stato poi oggetto di una ulteriore rivisitazione con quella “integrativa” del 2020.
Le navi in titolo in effetti “nacquero” nel nostro ordinamento già prima dell’emanazione del Codice essendo previste nell’art. 3 della l. 172/03 che ha dato la delega al Governo per la sua emanazione. Trattasi in effetti di navi da diporto per cui partiamo dai 24 metri di lunghezza ma con un limite massimo di 1000 Tsl: la previsione è quindi destinata sia alle navi da diporto maggiori sia alle minori a patto che siano destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche in viaggi internazionali. Per esse, logicamente volte a crociere di lusso, vige il limite dei 12 passeggeri per non farle rientrare nella categoria delle navi passeggeri, evitando così possibili situazioni concorrenziali.
La sicurezza è garantita da un regolamento specifico (DM 4 aprile 2005, n. 95 Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche) decisamente più dettagliato rispetto a quanto previsto per la sicurezza delle unità adibite a noleggio nell’ambito del Regolamento al codice di cui al noto DM 146/08. Il comando di questi mezzi dovrà comunque essere affidato a personale professionale munito degli appositi titoli per il diporto di cui all’apposito DM 121/05. Il personale di bordo dovrà appartenere alla Gente di mare e difatti è previsto l’apposito ruolino d’equipaggio.
Queste navi rientrano certamente nella tipologia generale del diporto commerciale ma hanno la peculiare caratteristica di poter essere iscritte nel “Registro Internazionale” di cui alla l. 30/98 che è destinato alle navi “maggiori” commerciali per trasporto merci e passeggeri che esercitano preminentemente la navigazione internazionale e sono oggetto di vari benefici fiscali e previdenziali con l’esplicito fine di combattere il noto fenomeno delle bandiere ombra, o meglio, di convenienza. Questa particolare previsione è logicamente volta ad attrarre nel nostro Paese attività nautico/turistiche anche di livello alto diversificando l’offerta in materia visto che si può partire dalla locazione/noleggio di piccole unità a situazioni decisamente più impegnative sotto il profilo armatoriale.
Venendo alle modalità di iscrizione si riferisce che esse saranno determinate con il regolamento di attuazione del codice che ad oggi deve ancora essere integrato, per cui nei fatti ancora non vi sono le adeguate disposizioni. Lo stesso dicasi per la licenza e il libro unico di bordo di nuova istituzione.
Per ciò che riguarda i documenti di navigazione per le nostre navi essi sono:
• a) la licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con apposito decreto;
• b) il ruolino di equipaggio, di cui all’articolo 38 del codice;
• c) il libro unico di bordo decisamente semplificativo rispetto ai libri di bordo previsti per classiche le navi commerciali maggiori.
Per finire, osserviamo che la natura sostanzialmente ibrida di queste navi si manifesta nella parte finale dell’articolo in esame in cui si prevede che è fatta salva la facoltà di sostituire la licenza con l’atto di nazionalità e il ruolino con un vero e proprio Ruolo equipaggio. Questi classici documenti sono fondamentali per le navi maggiori che proprio per questo si distinguono dalle minori che navigano con licenza e ruolino. Certo l’opzione non rappresenta un elemento di semplificazione e a livello generale potrebbe comportare alcuni fraintendimenti. Sta di fatto che si attende la messa alla prova nei fatti di queste navi e solo il tempo potrà dire se la previsione legislativa è stata coronata o meno dal successo sperato.<p style=”text-align: center;”></p>