L’iscrizione delle imbarcazioni da diporto
Dopo esserci occupati di alcuni argomenti attinenti l’ambiente marino, torniamo al nostro itinerario dedicato al Codice della nautica. Il tema odierno è certamente di vasto interesse ed occupa sostanzialmente l’intero art. 19 riformulato nel 2017 per poi essere rimaneggiato nel 2020 e la cui lettura dovrà essere integrata con quella delle specifiche norme del regolamento di attuazione ancora in fase di elaborazione.
Innanzitutto potremo notare che è stata decretata la fine del vecchio sistema basato sui R.I.D. (registri delle imbarcazioni da diporto) che erano tenuti dagli Uffici circondariali marittimi e dalle Capitanerie di Porto col definitivo passaggio all’archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) su chiave nazionale quale unico registro, da ciò deriva anche il cambiamento delle sigle delle unità che ora sono in otto caratteri alfanumerici ma di ciò tratteremo nel commento all’art. 25. A titolo generale possiamo poi rammentare che le imbarcazioni sono le unità da diporto tra i 10 e i 24 metri fuori tutto e rappresentano quindi una categoria di fondamentale importanza nel nostro comparto.
Entrando nello specifico, dal punto di vista applicativo il proprietario o l’utilizzatore a titolo di leasing – in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata – dovrà presentare allo sportello telematico del diportista (STED) – tenuto sia dalle Capitanerie sia da agenzie specificamente autorizzate – il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE. Questa deve essere rilasciata ai sensi dell’allegato XIV del d. legislativo 5/2016 unitamente alla dichiarazione di potenza del motore/motori installati a bordo. Se l’ unità é priva della marcatura CE la suddetta documentazione è sostituita da una specifica attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato come disposto dal d. legislativo 5/2016 o autorizzato ai sensi del d. legislativo 104/2011.
A seguito di specifica innovazione del 2020, per ottenere l’iscrizione nell’ ATCN di un’unità auto costruita in kit, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l’unità presenterà in luogo del titolo di proprietà una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale si autocertificano le predette circostanze dichiarando che l’unità è di sua esclusiva proprietà ed indicando altresì il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.
Passando all’iscrizione di unità provenienti da uno Stato UE che siano marcate CE, ai documenti di cui sopra è aggiunto il certificato di cancellazione dal vecchio registro che, se riportante i dati tecnici, sostituirà la documentazione tecnica di cui sopra. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell’unità non preveda l’iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione sarà sostituito da apposita dichiarazione del proprietario o del suo legale rappresentante.
Per le unità provenienti da uno Stato membro UE prive di marcatura CE (anteriori quindi all’entrata in vigore della Direttiva 25/94/CE ossia il 16 giugno 1998), la documentazione tecnica sarà sostituita da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del d. legislativo 5/2016, o autorizzato ai sensi del d. legislativo 104/2011, n. 104.
Qualora il proprietario o l’utilizzatore a titolo di leasing – in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata – di un’imbarcazione da diporto iscritta in registri pubblici di uno Stato UE o di Stati terzi individuati con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del Codice (attualmente in fase di aggiornamento/elaborazione) chieda l’iscrizione nell’ ATCN, in luogo del titolo di proprietà sarà sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza o un attestato dell’autorità straniera competente – con validità massima di sei mesi – dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall’attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell’unità.
Infine, per l’iscrizione di imbarcazioni da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell’area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è sostituita da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del d. legislativo 5/2016 o autorizzato ex del d. legislativo 104/2011
Chiudiamo la trattazione del tema con la specifica disciplina prevista per le unità adibite all’uso commerciale che conoscono crescente diffusione. Per l’annotazione dell’utilizzo a fini commerciali nell’ATCN il proprietario o l’utilizzatore in leasing presenta all’ufficio di iscrizione, oltre quanto sopra previsto il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o una dichiarazione sostitutiva dalla quale deve risultare l’indicazione delle imprese individuali o società esercenti le attività commerciali enumerate all’articolo 2 del Codice. In caso di impresa/società estera é richiesto un documento rilasciato dal paese di appartenenza che attesti la specifica attività svolta dall’esercente. L’iscrizione nell’archivio telematico centrale delle unità da diporto riporterà la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali o con termine inglese commercial yacht. La stessa denominazione sarà riportata nella licenza di navigazione.
Infine, la legge precisa che é sempre fatta salva la facoltà per il proprietario o l’utilizzatore del bene in leasing di mutare la destinazione dell’ imbarcazione dal diporto personale all’uso commerciale e dall’uso commerciale in imbarcazione da diporto.
