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Le opportunità Iva offerte dal leasing nautico

a cura del dott. Roberto Colecchia

Un argomento complesso, altamente tecnico e per certi versi spinoso, spiegato da uno specialista.

La territorialità governa l’applicazione dell’IVA anche sulle prestazioni di servizio come la locazione e il noleggio (a breve o lungo termine) e la locazione finanziaria. Nel caso di specie il leasing nautico.

Tutte le volte che la navigazione è in acque extra UE (oltre 12 miglia dalla costa) il canone di leasing nautico perde il requisito della territorialità e dunque il presupposto di applicazione dell’Iva. Il mezzo nautico deve essere abilitato alla navigazione oltre le 12 miglia, pertanto i natanti – se non immatricolati – non rientrano nei temi trattati nel presente articolo.

I francesi prima e gli italiani poi hanno nel tempo codificato criteri forfettari per individuare la quota di navigazione in acque extra UE. Più era lunga l’imbarcazione, più – astrattamente – era utilizzabile fuori UE. Salvo prove certe di utilizzo esclusivo, per le quali si sarebbe applicato il criterio di effettività.

Su tale base l’acquisto in leasing consentiva al diportista consumatore finale di risparmiare il costo IVA rispetto alla soluzione della classica compravendita.

Nel luglio 2019 la Commissione Europea contestò il metodo forfettario all’Italia, la quale, con la Legge 160/2019, disciplinò l’applicazione dell’Iva in relazione all’effettivo utilizzo: al crescere dei periodi in cui l’imbarcazione naviga effettivamente fuori dalle acque UE, cresce la parte di canone non imponibile.

La nuova normativa prevede che l’utilizzatore dichiari preventivamente al concedente (società di leasing residente UE) la parte di navigazione che si presume verrà effettuata extra UE nell’anno solare. Il concedente applicherà l’Iva su tale base. A fine anno solare (entro il primo mese successivo) l’utilizzatore, verificato l’effettivo utilizzo, comunicherà eventuali variazioni in aumento o diminuzione al concedente, il quale emetterà nota di variazione Iva ex art. 26 Dpr 633/72. L’eventuale maggiore imposta da versare viene addebitata all’ utilizzatore unitamente agli interessi di mora ma senza sanzioni.

La responsabilità delle sanzioni – pari al 30{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} della maggiore imposta – rimane dell’utilizzatore in caso di errata o mendace dichiarazione. Il leasing dovrà verificarne l’avvenuto inoltro prima di fatturare con imponibile ridotto e riportarne gli estremi in fattura. Tale dichiarazione va inoltrata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, da parte dell’utilizzatore, del comandante o di intermediari da lui delegati tra cui – recentemente inclusi – anche i raccomandatari marittimi.

Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia n° 234483/2020 e 341339/2020 il fisco ha definito come calcolare i periodi di navigazione per i quali al canone di leasing corrispondente non viene applicata l’Iva, al fine di determinare la percentuale di imponibilità dei canoni relativi all’ intero anno solare.

L’unità temporale è costituita dalle settimane in cui l’imbarcazione si è spostata tra porti (anche da e verso il medesimo porto) e ha navigato in acque internazionali. Non hanno rilevanza gli spostamenti per motivi tecnici o di manutenzione.

È interessante notare che tale impostazione include solo i periodi di navigazione effettiva. Pertanto, per calcolare la percentuale di non imponibilità Iva sui canoni di leasing, occorre fare il rapporto tra le settimane di navigazione in acque extra UE e il totale delle settimane annue di durata del contratto nell’ambito dell’anno solare di riferimento.

Secondo l’interpretazione letterale (confortata anche dal riferimento al contaore del motore come mezzo di prova) la settimana in cui non c’è navigazione – barca ferma in porto o in secco – non sarebbe considerabile come settimana agevolabile.
Si pone tuttavia l’ipotesi delle settimane in cui l’imbarcazione è in acqua presso porti extra UE. Il tenore letterale che definisce il periodo di utilizzo presume lo spostamento tra porti (misurato anche dal contaore del motore). Pertanto, la settimana in cui la barca è ferma – ancorché in porti extra UE – non sarebbe considerabile alla stregua degli spostamenti (esclusi) tra cantieri e per prove tecniche.

Va però osservato che anche la semplice uscita (e rientro) dal porto non UE sarebbe navigazione (rectius utilizzo) in acque extra UE.

Nel primo anno di locazione il contratto di leasing nautico prevede il pagamento di un primo canone (maxicanone) che può arrivare anche al 20-30{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} dell’intero costo dell’unità. In tal caso, il luogo di utilizzo influisce sul calcolo dell’imponibile in maniera maggiore rispetto ai singoli anni successivi. Nel caso di un’imbarcazione che già dal primo varo è messa a disposizione dell’utilizzatore consumatore finale (residente UE) in acque extra UE e con successivo utilizzo (e dunque effettivi spostamenti settimanali) di questi in acque extra UE (ad esempio nell’ambito dello stesso Paese di varo), la quota annua di canone imponibile Iva sarebbe sensibilmente minore se non nulla. Sempreché non vi siano fenomeni di abuso o frode in tale comportamento, bensì valide ragioni.

I periodi di navigazione extra UE vanno provati e le prove devono essere conservate dall’utilizzatore per i 6 anni successivi.
I mezzi di prova ammessi, disciplinati dai già menzionati provvedimenti direttoriali, sono:
Contratto di leasing.
Giornale di bordo o registro vidimato attestante tutti spostamenti con indicazione delle ore di moto relative e comprovate dai contaore del motore, con annotazione degli spostamenti per motivi tecnici.
Un ulteriore prova a scelta tra:
Dati estratti dai dispositivi satellitari anche con trasponder (AIS).
Fotografia digitale del punto nave per o gni settimana di navigazione rilevata con frequenza di almeno due punti nave per ogni settimana di navigazione.
Documentazione comprovante ormeggio fuori da acque UE e acquisti di beni o servizi presso esercizi commerciali comprovanti l’utilizzo fuori UE (es. carburanti o comunque beni o servizi relativi all’utilizzo dell’imbarcazione)

In merito si osserva che la richiesta di almeno 2 punti nave a settimana farebbe presumere la necessità di almeno 2 uscite in acque extra territoriali. Aspetto da tener conto per le imbarcazioni ormeggiate in acque comunitarie (anche stesso porto) ma che effettuano navigazioni in acque internazionali.

Il richiamo all’utilizzo contenuto nell’ art. 7 sexties lettera e bis) del Dpr 633/72 va letto rispetto alla definizione di cui al provvedimento direttoriale 341339\2020, ovvero spostamento tra porti. L’utilizzo del contaore dei motori – le cui risultanze vanno annotate sul registro quale strumento di ulteriore acquisizione della prova – non fa che rafforzare questa interpretazione. In questo senso si ritiene che la settimana in cui la barca staziona in porto senza uscire non sia agevolabile e ciò anche in caso di porti extra UE in quanto viene mancare il requisito della navigazione (rectius utilizzo), cioè lo spostamento tra porti.

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