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La “nautica sociale” nella riforma del Codice della Nautica

nautica sociale

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Continuiamo il nostro cammino attraverso la recente riforma del Codice della nautica trattando di un tema introdotto ex novo.

Nella sua ultima e rinnovata veste, il codice si dimostra sensibile a vari aspetti importanti che furono del tutto trascurati o presenti solo in bozza nel disegno originale del 2005. Per tale motivo l’attuale fase integrativa in due tranches ha colmato diverse mancanze.

Passando all’odierno argomento notiamo che in effetti la nautica rappresenta essenzialmente un’attività ludica, sportiva e ricreativa per la qual cosa è indubbiamente immersa in aspetti sociali legati al benessere psicofisico delle persone ai quali ne seguono altri organizzativi ed economici.

Un segno di rinnovamento e di apertura in argomento ci fu fornito nella originaria configurazione ex artt. 39 del Codice e 27 del relativo regolamento dove troviamo per la prima volta la disciplina delle patenti nautiche di categoria C o meglio “abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto” destinata a soggetti affetti da varie patologie che non consentano il rilascio delle patenti di categoria A e B. Alla cat. C si è aggiunta poi nel 2017 con il D. leg.vo 229/17 la cat. D “abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto”.

In tal modo si venne incontro a tante persone che, pur animate da una forte passione per il mare, ne erano escluse per ragioni fisiche e psichiche. Inutile dire che, sebbene non ci sia stato un exploit quantitativo, molte son state le adesioni entusiastiche alla novità, anche grazie ad apposite associazioni che hanno contribuito – e non poco – allo sviluppo della previsione.

Questo originario segno di interesse si è ora palesato e precisato in modo più evidente ed entra proprio tra i primi e quindi significativi articoli del Codice. Il d. leg.vo 160/2020 ha infatti introdotto l’art. 2 bis che è dedicato alla Nautica sociale, nuova specie che vedrà un sicuro sviluppo nel tempo futuro. Iniziamo quindi la nostra descrizione della categoria partendo dalla legge che pone i precisi limiti e confini di questa nuova tipologia.

Sarà dunque sociale la nautica che verrà:
1) praticata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi – ricreativi, senza scopo di lucro;
2) esercitata mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a 6 metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/ EN/ISO/8666;
3) destinata al complesso di attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a 9 anni;
4) volta a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 l. 104/92 o con disturbi psicologici, dell’apprendimento o della personalità.

È certo che questa tipologia avrà una sicura evoluzione e delle ricadute positive sia nel campo del diporto commerciale sia sulle associazioni sportive dilettantistiche poichè di certo un’impresa o un’associazione che offra questi servizi potrà arricchire la propria offerta dedicandola a una parte di utenza che prima era sostanzialmente esclusa dal mondo della nautica. Lo stesso dicasi per le scuole nautiche. Inevitabilmente l’approdo al sociale del nostro comparto avrà anche influssi positivi sulla portualità turistica e di certo in ogni marina ci saranno posti barca destinati alla nautica sociale, potendo presumere che la loro costruzione viaggerà su binari favoriti per l’aspetto demaniale e autorizzativo.

Naturalmente codesta novità legislativa, come la maggior parte di quelle della riforma, troverà compiuta e dettagliata applicazione solo con l’emanazione del rinnovato e coordinato regolamento di attuazione che in effetti dovrà fornire la base di disciplina attuativa necessaria. Infatti, la nuova norma prevede anche che il regolamento comprenda apposite facilitazioni per l’ormeggio delle unità da diporto in transito interessate e per la fornitura dei relativi servizi in banchina, cosa che naturalmente comporterà un adeguamento delle attuali strutture.

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