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Codice della Nautica Art.18 – Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all’estero

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Proseguendo nel nostro percorso attraverso il Codice della nautica siamo giunti alla trattazione relativa all’art. 18 riguardante l’iscrizione sotto bandiera italiana delle unità appartenenti a cittadini stranieri o a italiani residenti all’estero che naturalmente esamineremo nel testo rinnovato nel 2017.

L’argomento, piuttosto complesso e di grande attualità, si potrebbe sviluppare all’infinito entrando nel vasto territorio attinente la disciplina della nazionalità e bandiera delle navi tornata recentemente ed in modo eclatante alla ribalta della stampa a seguito dei sequestri di mega yacht sotto bandiera “di comodo” la cui proprietà potesse direttamente o indirettamente farsi risalire a cittadini russi in connessione alla recente crisi ucraina.

Preliminarmente occorre dire che nel nostro ordinamento, per lunga tradizione è previsto un forte legame o genuine link tra lo stato e la proprietà della nave. Il principio, chiaramente affermato a livello mondiale dalla famosa Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982 è ribadito a chiare lettere nell’art. 143 del nostro Codice della navigazione per cui una nave che batta bandiera italiana deve essere di proprietà almeno per 12 carati (un tempo 16) di persone fisiche e/o giuridiche dell’UE o che abbiano una “stabile organizzazione” in Italia sotto la direzione di cittadini dell’UE.

A fronte dello “sbarramento” generale e della cautela posta per il naviglio mercantile le unità destinate al diporto ricevono un trattamento decisamente liberale e svincolato in considerazione di un maggior favore alla circolazione accordato ai nostri mezzi che in genere costituiscono appunto una categoria a sé stante e non per nulla regolata da un apposito codice pur rientrando nel concetto di nave disegnato dal codice della navigazione del 1942.

Venendo al dato normativo osserviamo innanzitutto che al contrario di ciò che avviene per le navi mercantili per il diporto sarà sufficiente agli stranieri ed alle società estere prive di domicilio in Italia – che intendono iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità di loro proprietà nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) – eleggerlo presso la loro autorità consolare nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione del loro Stato. In alternativa sarà comunque possibile l’elezione di domicilio presso un proprio rappresentante in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possano rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta.

Per ciò che attiene l’aspetto fiscale, sempre delicato, la suddetta elezione di domicilio non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se operata nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi della l. 135/77.

La legge specifica inoltre che il rappresentante in questione potrà anche essere uno straniero a patto che sia regolarmente soggiornante in Italia: il requisito in effetti non possiede chiari contorni poiché non è facile stabilire cosa si intenda per soggiorno regolare a meno che il riferimento non sia alla normativa fiscale per cui occorre superare i 180 gg. di permanenza sul patrio suolo per essere regolarmente soggiornante.
In definitiva quindi lo straniero non ha alcuna reale preclusione nel possedere come proprietario un’imbarcazione o nave da diporto sotto bandiera italiana e dovrà solo procedere all’elezione di domicilio come detto o nominare un rappresentante. A fronte di codesta possibilità si osserva comunque che quando stranieri acquistano unità italiane preferiscono non mantenerle in bandiera ma effettuare il flag out iscrivendole quindi in registri stranieri anche se sarebbe possibilissimo mantenerle sotto la bandiera italiana.

Dopo aver esplicato per sommi capi la disciplina attinente i cittadini ed enti i stranieri passiamo ad altro argomento delicato che sta conoscendo un deciso sviluppo, cioè a dire quello di cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea che intendono iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità di loro proprietà nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN). Anche essi dovranno eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che vi abbia domicilio e al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia.

Alla fine, si osserva, non si riscontra particolare differenza di trattamento tra italiani, comunitari ed extracomunitari poiché comunque anche l’italiano residente all’estero dovrà nominare un rappresentante presso cui si intende domiciliato. Al più si può osservare che, mentre gli stranieri UE ed extra UE possono rivolgersi anche al loro Consolato, un italiano dovrà provvedere a mezzo di parente, amico o agenzia nautica e… buona permanenza in bandiera italiana.<p style=”text-align: center;”></p>

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