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Codice della Nautica: è arrivata la riforma

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In un mondo che corre e si trasforma incessantemente occorre adeguarsi, per cui anche il Codice della nautica, come concepito nel già lontano 2005, appare ormai come uno sbiadito ricordo. Ad oggi, il testo che a suo tempo diede la sospirata autonomia alla nostra materia dal diritto della navigazione “classico” e che fu considerato innovativo se non ardito – e come tale avversato da buona parte della dottrina – è già in gran parte cambiato e superato. In tre lustri si sono successe diverse modifiche di vario livello e importanza.

Alcune sono state legate al doveroso recepimento di direttive europee (vedi il d. leg.vo 5/2016) a carattere eminente tecnico che hanno inciso su aspetti legati al sistema costruttivo connesso con il “MARCHIO CE” e altre hanno un’impronta decisamente italiana e si muovono nell’ambito dei consueti assestamenti sistematico/ commerciali connessi con la nautica nostrana. Il movimento riformistico sugli aspetti del codice che interessano più da vicino l’utenza e gli operatori del settore – e di riflesso lo sviluppo economico dello shipping – muove dall’esigenza di adeguare l’offerta alle nuove istanze del commercio relativo alle unità, alla formazione e allo sviluppo del diporto commerciale che potrebbe rivelarsi quale volano economico per molte delle nostre località turistiche balneari.

L’integrazione e l’ampliamento dello spettro di vari istituti sono stati caldeggiati e richiesti dalle principali organizzazioni e dagli operatori del settore, nel senso di assicurare un crescente livello di qualità e professionalità di cui fruirà anche il singolo diportista e di cui beneficerà in definitiva l’intero comparto del turismo nautico.

Le modifiche di forte rilievo si sono concentrate in modo eminente negli ultimi tre anni per cui, dopo il penetrante restyling del 2017 (di cui al d. leg.vo n. 229/17), assistiamo ora a un altro – magari poco reclamizzato visto il particolare momento che stiamo attraversando, ma di certo importante – “rimaneggiamento” ad opera del d. leg.vo 160/2020, “Correttivo” del Codice della nautica in vigore dal 22 dicembre 2020.
Entrando nel vivo, notiamo che il nostro decreto consta di ben 34 articoli che rimodulano il testo originario del codice e parti già modificate negli interventi del 2016 e 2017: per tale motivo sarà necessaria un’accurata lettura ricostruttiva dell’intera materia tramite un’opera di ricostruzione del testo per venire a capo dell’ormai complicato puzzle. Del resto, chi si interessa dell’aspetto legale e amministrativo del diporto è ormai allenato, perché nei 50 anni trascorsi dall’uscita della legge 50/71, capofila dell’attuale regolamentazione, può dire in piena serenità che il settore non ha mai conosciuto un periodo di acque tranquille.

Lo spirito che impronta l’intervento è volto a favorire utenti e imprese del settore in una logica di competitività internazionale della bandiera italiana, pesantemente attaccata dalle sirene di ordinamenti oggettivamente più allettanti sotto vari profili, compreso quello burocratico. Ciò posto, per contraltare ci sia consentito di osservare che il livello delle innovazioni messe sul piatto in poco tempo è tale da creare una certa confusione che non risparmia neppure i più esperti tra gli addetti ai lavori.

Per onestà appare opportuno non unirsi al coro di chi loda e basta, poiché di fatto la riforma del 2017 non è stata ancora attuata percarenza delle norme applicative e già siamo di fronte a un ulteriore cambiamento, per cui la “semplificazione” appare esser più teorica che altro, almeno sino a quando non uscirà il nuovo regolamento di attuazione.

Ciò posto, pur conservando una autonomia critica, occorre doveroso e utile procedere in modo costruttivo per informare l’utenza sulle principali novità introdotte, riservandosi di trattare in singoli interventi esplicativi i vari argomenti della complessa riforma.
In sintesi, senza pretesa esaustiva evidenziamo alcuni tratti salienti ed innovativi della riforma:
• son previste unità da diporto a controllo remoto e quindi prive di personale a bordo adibito al comando;
• si introduce la cosiddetta navigazione sociale a favore dei disabili, completando l’opera attinente alle patenti per non vedenti. Si ha quindi la riforma della disciplina delle patenti nautiche, con finalità di inclusione sociale delle persone diversamente abili e degli anziani;
• si introduce la validità della licenza provvisoria anche per il rilascio del ruolino di equipaggio e della licenza per l’apparato ricetrasmittente di bordo;
• si ha una revisione della disciplina dei natanti;
• si modifica l’istituto dell’archivio telematico delle patenti nautiche per fini di controllo, documentazione e prevenzione dei reati, altri illeciti compiuti nel comando di unità da diporto anche ai fini della recidiva e per i sinistri marittimi;
• si prevede la possibilità di effettuare le visite mediche per il rilascio e rinnovo delle patenti direttamente presso le scuole nautiche;
• si attua un’innovazione profonda e ampliativa dell’istituto del noleggio introducendo la possibilità di plurimi noleggiatori per unità, del noleggio a cabina o di parte dell’unità alle condizioni stabilite dal contratto;
• per il noleggio occasionale occorre il possesso della patente da almeno tre anni;
• si introduce una nuova categoria di diporto commerciale per l’esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio. Il tutto nel rispetto delle norme europee e previa l’emanazione di strumenti normativi da parte delle regioni;
• si implementa un’accurata e complessa revisione della disciplina della figura professionale dell’istruttore di vela e delle scuole nautiche e centri d’istruzione nautica con nuove sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività di scuola nautica;
• nell’ottica avviata nel 2017 di includere la portualità turistica nell’alveo del codice della nautica si prevede l’introduzione nei Piani regolatori dei porti mercantili di strutture demaniali da destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni e di natanti da diporto;si consente al cantiere costruttore di un’unità da diporto invenduta di poterla immatricolare a proprio nome, per dare sbocco a un mercato a miglia zero come per le auto;
• si prevede una disciplina per la navigazione di droni;
• si prevede l’istituzione dell’archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, al fine di contrastare l’immissione sul mercato di prodotti fraudolenti e/o pericolosi che provochino incidenti o infortuni.

Questo, in estrema sintesi, il complesso quadro delle novità introdotte. Ci riserviamo di illustrare gli approfondimenti per argomenti in singoli articoli, in modo da rendere noto e disponibile il nuovo quadro normativo sul diporto.

Sarà certo necessario procedere al più presto ai provvedimenti di attuazione, per i quali auspichiamo un’opportuna sensibilità al fine di poter rendere effettiva la riforma che altrimenti rischia stagnazione e di essere superata prima della sua reale entrata in vigore, visto che nel frattempo rimarranno in vigore le vecchie disposizioni col risultato di leggere un codice che poi è nei fatti inapplicabile con conseguente ed inevitabile confusione e scontri tra legittime aspettative dell’utenza e realtà dei fatti .

Per finire, notiamo che su tutto regna la cosiddetta clausola di invarianza economica per cui dall’entrata in vigore della riforma non devono derivare nuove spese a carico del bilancio dello Stato né queste sono minimamente previste.

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