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Approvato al Senato il progetto di legge sull’omicidio nautico

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Il Senato ha recentemente approvato con 140 voti favorevoli e 3 astenuti, il disegno di legge n. 340 della XIX legislatura proposto dal senatore Balboni, per l’ “Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche” nel codice penale. In pratica si vuole punire con maggiore forza comportamenti che fino ad ora erano sanzionati in maniera sostanzialmente inadeguata, essendo ricondotti a fattispecie colpose sic et simpliciter.

In tale modo sarà colmato un vuoto legislativo in quanto, come noto, con la legge 41/2016 è stato introdotto l’omicidio stradale affiancato dalle lesioni gravi stradali (artt. 589 bis e 590 bis Codice penale): con ciò si era creato nel sistema uno squilibrio/disarmonia a livello sia sociale sia costituzionale poiché, a fronte della identica gravità del comportamento tenuto in strada o in mare, le sanzioni erano diverse.

Precisiamo che la necessità di un intervento era nell’aria, visto che era già stato presentato un analogo disegno di legge – con alcune differenze – che non andò in porto per fine legislatura.

Nella relazione al Senato del proponente, si evidenziano i frequenti casi di cronaca su drammatiche morti e lesioni gravi causate da incidenti in mare e laguna: da ciò la necessità di introdurre simmetricamente e nel codice penale il reato di “omicidio nautico” ricalcando in buona sostanza la medesima disciplina dell’omicidio stradale.

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Come gli automobilisti, anche i diportisti al timone di imbarcazioni a motore (si noti, non a vela!) che, sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, causeranno la morte di una persona, saranno puniti con pene sensibilmente maggiori a quelle attualmente previste per il “semplice” omicidio colposo. Si è teso quindi colmare una lacuna normativa, non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita/integrità fisica) e l’atteggiamento psicologico del reo di per sé inaccettabile ove si pensi che la medesima persona, responsabile della morte di un’altra, alla guida di un’automobile rischia molto di più del conducente/comandante di un’imbarcazione che sino ad oggi può cavarsela con appena sei mesi di reclusione anche grazie a patteggiamenti e riti premiali.

In tale ottica si è voluto incidere non solo sull’entità della pena e sulle misure che ne garantiscano l’efficacia ma soprattutto sul corretto inquadramento dell’approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, sfida il destino in totale spregio delle facilmente prevedibili conseguenze della stessa.

A margine notiamo che il provvedimento implica comunque alcuni aspetti problematici sul fronte dell’equità costituzionale in quanto le nuove norme vanno ad incidere sulla conduzione/comando delle unità da diporto a motore escludendo quelle a vela come se fossero esenti da pericolosità. Inoltre esse non sono dirette anche ai comandanti di imbarcazioni da pesca e/o da traffico evidentemente considerate (ma a torto) fuori dal raggio di codesti disgraziati incidenti. Certo, si è data una conferma dello strappo disciplinare per cui la nautica, destinataria di uno specifico codice, assume una conclamata autonomia e differenziazione anche in campo penale rispetto alla cosiddetta navigazione commerciale.

Osserviamo poi che dal 2017, con la prima riforma del Codice, è stato introdotto il divieto dell’assunzione del comando/direzione nautica nel diporto per coloro che sono sotto effetto di alcool o sostanze psicotrope ex artt. 53 bis, ter e quater del Codice della nautica che prevedono sanzioni amministrative piuttosto severe, ma evidentemente tutto ciò non si è rilevato sufficiente. L’obiettivo è l’approvazione alla Camera prima che incominci la stagione estiva, nella speranza che siano frenati comportamenti irresponsabili come quello che ha coinvolto Greta Nedrotti e Umberto Garzarella nella sponda bresciana del lago di Garda nel 2021.

Passiamo ora all’analisi del testo, che si compone di tre articoli – apparentemente di facile lettura – in cui praticamente altro non si fa che estendere l’applicazione delle norme penali dedicate all’omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi/gravissime anche ai casi in cui i medesimi fatti siano determinati da soggetti alla conduzione di una unità da diporto a motore. In sostanza ai diportisti al timone di imbarcazioni a motore si applicheranno le pene del vigente articolo 589 bis c.p. e quindi la reclusione da 2 a 7 anni per la fattispecie ora “generica” di omicidio colposo commesso con violazione delle norme della navigazione marittima o interna.

Particolare attenzione è dedicata al caso in cui l’omicidio nautico colposo è commesso da conduttori in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti/ psicotrope che comporta invece la reclusione dagli 8 ai 12 anni. Nel caso poi di comandanti di unità adibite ad uso commerciale ex art. 2 del Codice della nautica, sarà sufficiente lo stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro) a similitudine di ciò che avviene per conducenti di mezzi pesanti e di autobus. Sarà comunque punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio nautico colposo commesso da comandanti in stato di ebbrezza alcolica media ed autori di specifici comportamenti connotati da colpa nautica che naturalmente si declina in negligenza, imperizia e inosservanza di leggi, regolamenti e discipline.

Tecnicamente si è quindi proceduto con la “sostituzione” degli artt. 589-bis e 590 bis del codice penale per estenderne la disciplina dell’omicidio stradale e lesioni gravi/gravissime alle equiparate fattispecie nautiche (v. art. 1 1° comma). Modificata è la rubrica dell’articolo 589-ter del codice penale, relativo alla circostanza aggravante per il caso di fuga del conducente a seguito di omicidio stradale, che – per effetto delle modifiche apportate all’articolo 589-bis – troverà applicazione anche al caso di omicidio nautico (art. 1 2°comma).
Anche l’art. 590-bis del codice penale è modificato col fine di estendere la disciplina prevista per le lesioni personali stradali gravi o gravissime alle corrispondenti ipotesi di lesioni nautiche (art. 1, 3° comma). Viene inoltre modificata la “rubrica” dell’art. 590-ter relativo alla circostanza aggravante prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di lesioni, che troverà applicazione anche al caso di fuga a seguito di lesioni nautiche, per effetto delle modifiche apportate all’art. 590 bis (art. 1 comma 4°).

Nelle ipotesi di cui sopra, la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona priva di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui l’unità sia di proprietà dell’autore del fatto e sia sprovvista di assicurazione obbligatoria. In ogni caso, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Inoltre, se il conducente dell’unità cagiona la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, sarà applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo con un tetto massimo di anni diciotto di reclusione.

Quanto sopra per le modifiche al codice penale ma, naturalmente, perché il sistema funzioni è necessario apportare modifiche anche al Codice di procedura penale. Si integra pertanto l’art. 380, comma 2, lettera m-quater, relativa alle ipotesi di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti prevedendo che non si applichi l’arresto obbligatorio in flagranza ove il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi (art. 2).

In tal modo si evidenzia la necessità di una adeguata solidarietà sociale che riguarda il responsabile di un evento lesivo e la vittima dello stesso: tali comportamenti dovrebbero far parte del normale bagaglio di chi va per mare.

In ultimo si introduce una specifica disciplina transitoria in seguito alle modifiche previste con riguardo al regime di procedibilità del reato di lesioni personali stradali a querela di parte (art. 3). Il presente scritto sarà naturalmente integrato ed aggiornato al momento della pubblicazione in G.U. della legge di modifica dei Codici penali e di Procedura Penale. Notiamo infine che la disciplina avrebbe potuto trovare asilo nel Codice della nautica – che all’oggi prevede per chiara scelta di politica legislativa solo sanzioni amministrative – ma sostanzialmente rientra nella materia diportistica ed anzi ne incrementa la raggiunta autonomia dal diritto della navigazione “classico” regolato dal relativo codice del 1942.

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