In deroga alla regola generale che distingue il trattamento Iva nelle cessioni intracomunitarie a seconda della qualificazione del soggetto cessionario, ovvero se titolare o meno di partita Iva, nel caso dei mezzi di trasporto “nuovi” e dunque anche delle imbarcazioni da diporto, la cessione è sempre non imponibile ovvero simile al caso in cui il cessionario sia titolare di partita Iva. E questo anche nel caso in cui ad acquistare sia un soggetto EU privato.

L’art 38, comma 3, lett. e), del D.L. n. 331 del 1993, che definisce gli acquisti intracomunitari, recita testualmente:

Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:

“e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d’imposta ed anche se non effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.”

Cosa dice il comma 4

Al fine di definire l’ambito dei beni oggetto della disposizione ovvero mezzi di trasporto nuovo, al comma 4 del medesimo articolo 38 decreto vengono riportate le indicazioni per considerare nuovo un mezzo di trasporto, sia che esso sia destinato alla circolazione terreste, aereo o acquatica come nel caso in argomento.

4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all’articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

Si tratta in sostanza di unità nuove, di lunghezza superiore ai 7,50 m, non destinate alle attività commerciali o comunque tutte quelle attività di cui all’ art 8 bis della normativa Iva che abbiano navigato meno di 100 ore e sempreché siano cedute entro tre mesi dalla prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri.

Insomma la norma vuole fare riferimento non solo ai veicoli mai utilizzati, ma anche a quelli sostanzialmente quasi nuovi, il tutto per evidenti motivi antielusivi.

Cosa pagare

In questi casi il cessionario EU che acquista tali mezzi, da altro cedente EU, deve regolarizzare la propria posizione Iva versando nelle casse del proprio stato di residenza l’imposta Iva sulla cessione che, come indicato è non imponibile. In Italia tale adempimento avviene versando con F24 l’Iva sul corrispettivo pagato secondo l’aliquota ordinaria. La prova del versamento è peraltro necessaria per l’immatricolazione del bene.

È utile ricordare che tale adempimento vale anche in caso di acquisto da cedente EU privato non titolare di partita Iva.

Poiché la norma circoscrive il tutto a imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,50 m, va da sé che per quelle di lunghezza inferiore valgono le regole ordinarie in tema di operazioni intracomunitarie.

In sostanza in tali casi la cessione è imponibile Iva nel Paese di acquisto se ad acquistare è un privato e a vendere un soggetto Iva. È imponibile nel Paese di destinazione se a vendere ed acquistare sono due soggetti titolari di partita Iva. Non è imponibile se a vendere è un privato non soggetto Iva.