Innovazione estetica: interior design e diritto d’autore
di Federica Minio, avvocato, esperta in protezione della proprietà intellettuale
I requisiti della novità, dell’originalità e dello stile personale quali presupposti essenziali per rivendicare la protezione del lavoro di un designer. Le pronunce di due importanti tribunali.
Sfogliando le riviste di nautica ci si imbatte spesso nell’aggettivo “innovativo”.
Il termine può essere riferito a intere imbarcazioni, a loro parti o ad accessori e può riguardare tanto la tecnologia quanto l’aspetto estetico.
Ma quand’è che si tratta effettivamente di innovazioni e non di iperboli del marketing? Come possiamo tutelarle?
Le innovazioni relative a un aspetto tecnologico possono essere protette innanzitutto come brevetto per “invenzione”, che tutela per la durata di 20 anni le soluzioni originali di un problema tecnico al ricorrere di determinati requisiti (industrialità, novità e originalità).
L’innovazione tecnologica può poi essere protetta anche dal brevetto per “modello di utilità”, che protegge per la durata di 10 anni le forme nuove del prodotto che diano al prodotto stesso una “specifica efficacia o comodità funzionale” (requisiti: novità e originalità).
C’è anche la possibilità di proteggere queste innovazioni tramite “segreto commerciale”, con una durata potenzialmente illimitata.
In questa occasione, tuttavia, approfondiamo il tema delle innovazioni che riguardano l’aspetto estetico dell’interno delle imbarcazioni e la loro protezione tramite “diritto d’autore”.
È necessaria una breve premessa.
Il leading case in materia di protezione autorale di arredamento di interni è stato il caso “Kiko”, azienda che si è opposta in giudizio dal primo grado fino alla Cassazione nei confronti della sua concorrente Wjcon, accusata di aver violato i diritti esclusivi di utilizzazione economica d’autore relativi al layout dei negozi Kiko.
I giudici hanno ritenuto che un progetto di arredamento di interni è proteggibile come “opera di architettura”, respingendo la tesi di Wjcon secondo cui l’arredamento sarebbe tutelabile esclusivamente come opera del “disegno industriale”.
Le corti hanno quindi affermato che la combinazione e la conformazione complessiva degli elementi caratterizzanti il progetto dei negozi Kiko, realizzato dallo studio di architettura Iosa Ghini e Associati, presentassero il requisito della creatività, necessario (e sufficiente), assieme a quello della novità, ad assicurare la tutela autorale.
L’orientamento maggiormente seguito dai giudici è quello secondo il quale il requisito della creatività è presente in un’opera ogniqualvolta si sia in presenza di un atto creativo “seppur minimo”. Per quanto riguarda l’interior design, le corti hanno affermato che il requisito della creatività sussiste quando la scelta, il coordinamento e l’organizzazione degli elementi degli ambienti rivelino una chiara “chiave stilistica”, ovvero l’impronta personale dell’autore. Secondo la Cassazione, un progetto di interni deve essere riconoscibile come “opera unitaria” dell’autore, per effetto di “precise scelte di composizione di insieme degli elementi” e dell’“utilizzo congiunto degli elementi di arredo secondo il medesimo disegno organizzativo”.
Data la proteggibilità tramite la legge sul diritto d’autore del progetto Kiko e appuratane la diretta appropriazione da parte del progetto di Wjcon, i giudici hanno condannato quest’ultima per contraffazione.
La qualificazione dell’interior design come opera architettonica e non come opera del disegno industriale permette di ampliare il campo di applicazione della legge autore: a differenza infatti del design – per la protezione del quale la normativa richiede infatti la presenza, oltre che della “novità” e della “creatività”, anche del “valore artistico”, il che consente la tutela solo a quel design che presenti un gradiente estetico particolare e superiore alla media – l’opera architettonica è protetta al solo ricorrere dei primi due requisiti: novità e creatività.
Questi principi valgono anche per le imbarcazioni.
Sul punto si sono infatti da tempo già pronunciate le Sezioni specializzate in materia di impresa dei tribunali di due importanti (ex) repubbliche marinare: Venezia e Genova. Vale la pena di riassumere i due casi, utilizzando nomi di fantasia.
Il primo, deciso dal Tribunale di Genova, riguardava la presunta ripresa delle soluzioni estetiche presenti sull’imbarcazione a vela “Bianca 66”, realizzata dal cantiere Bianca Yachts, da parte del modello “Viola 68” costruito dal cantiere Viola Yachts.
L’ordinanza in questione, dopo aver dichiarato che “non vi è motivo per riconoscere la tutela del diritto d’autore a un architetto che progetta una villa e non anche al suo collega che progetta uno yacht”, ha tuttavia negato che il layout interno e quello esterno del “Bianca 66” possedessero i requisiti della novità e dell’originalità e, dunque, la sua protezione tramite diritto d’autore.
Secondo il tribunale, infatti, non solo erano già presenti sul mercato soluzioni del tutto analoghe (il progetto non era dunque nuovo), ma non era neppure dato riscontrare nel progetto architettonico dell’“Bianca 66” l’espressione concreta dell’idea che il suo progettista aveva voluto esprimere, vale a dire il “perfetto equilibrio, armonia e connessione fra spazio tra interni ed esterni” (il progetto non era dunque nemmeno originale).
Negata la proteggibilità del progetto tramite diritto d’autore, il Tribunale di Genova ha perciò respinto la domanda di contraffazione proposta da Bianca Yachts.
Diverso nei presupposti e nella conclusione il secondo caso che, deciso dalla sezione specializzata del Tribunale di Venezia, riguardava la pubblicazione da parte del cantiere Verde sul suo sito web delle immagini di un motoryacht i cui arredi erano stati progettati dall’architetto Tiberio Cerato, senza peraltro menzione che il progetto fosse di quest’ultimo, e perciò con violazione anche del diritto morale, oltre a quello di utilizzazione economica.
L’armatore aveva infatti acquistato da Verde la sola parte strutturale dell’imbarcazione, composta da scafo e tuga, incaricando Cerato di progettare in via autonoma ed esclusiva il layout interno e il serramento a scomparsa per la chiusura della tuga.
Da parte sua, il cantiere si era difeso contestando che il progetto dell’architetto possedesse il requisito della creatività e fosse quindi tutelabile dal diritto d’autore.
Il Tribunale veneziano, dopo aver ribadito che “la tutela delle opere architettoniche può ritenersi estesa anche agli arredi di interni”, ha affermato che il progetto possedesse il requisito della creatività in diversi elementi.
Una volta dichiarata dunque la proteggibilità dell’opera tramite la legge autore, il collegio ha quindi inibito a Verde Yacht la pubblicazione delle immagini e dei disegni realizzati da Cerato, ordinando di menzionare sempre l’architetto quale autore dell’opera, nel rispetto del suo diritto morale.
Perché l’arredamento di interni di un’imbarcazione sia proteggibile come opera dell’architettura in base alla legge sul diritto d’autore è necessario, dunque, che le varie componenti del progetto siano organizzate e coordinate tra loro in modo da rendere l’ambiente funzionale e armonico e che sia possibile individuare il “timbro” dell’autore, cioè la sua impronta personale.
Per completezza, diciamo che la forma delle singole parti di cui si compone un progetto architettonico, come potrebbe essere quella del tavolo da carteggio per quanto riguarda l’arredamento interno o quella di un oblò per quanto riguarda l’esterno, può essere (anche) protetta come disegno o modello, naturalmente in presenza dei requisiti richiesti dalla legge: la novità e il “carattere individuale”, quest’ultimo presente se l’impressione generale che suscita il design nell’utilizzatore informato – cioè un soggetto dotato di una conoscenza media di un certo settore – differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello precedentemente divulgato al pubblico.
Come abbiamo accennato, il design può essere tutelato anche ai sensi della legge sul diritto d’autore ma, a differenza delle altre opere, deve possedere anche il requisito del valore artistico, riconosciuto alle opere che presentano un gradiente estetico “particolare e superiore alla media”. Ciò avviene, ad esempio, quando il design abbia ottenuto un riconoscimento collettivo e sia perciò, per esempio, esposto nei musei o abbia ricevuto premi o abbia avuto un particolare successo commerciale.
Una tutela potrà infine essere accordata anche dalle norme che tutelano l’imprenditore da ogni forma di sleale concorrenza, al ricorrere dei diversi presupposti richiesti dalla legge per ogni singola fattispecie (confusione, agganciamento, parassitarismo).
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