L’Effetto Covid-19, aspetti tecnico legali
a cura dell’Avvocato Andrea Petragnani Ciancarelli
Proseguiamo l’analisi delle tematiche direttamente collegate all’attuale pandemia continuando ad affrontare l’argomento della costruzione delle unità da diporto. Abbiamo assistito al fatto che tutti i cantieri italiani, a differenza di quelli del Nord Europa purtroppo, hanno dovuto interrompere la propria attività a causa delle decisioni del governo centrale italiano.
Negli ultimi mesi, le esperienze professionali ci hanno confermato che la maggior parte dei cantieri non ha potuto rispettare i termini di consegna precedentemente pattuiti. In alcuni casi importanti cantieri sono riusciti comunque a far slittare le consegne da maggio a luglio – e quindi entro la stagione estiva – ma per alcuni non è stato così. In molti casi è stata infatti proposta, a seguito di una comunicazione di impedimento causa forza maggiore ricevuta dai cantieri, una nuova data di consegna dopo l’estate, ma in alcuni altri gli armatori hanno giustamente preferito far slittare la consegna al 2021 anche per avere una data di costruzione e immatricolazione al nuovo anno. Per quanto riguarda i contratti regolati dal diritto italiano, in essi dovrebbe essere prevista una specifica clausola relativa a un evento che possa considerarsi causa di forza maggiore e le conseguenze che un tale evento determina sul piano contrattuale.
Diversamente si farà riferimento alla legge e a quei fatti imprevedibili facendo ricorso, in termini interpretativi, nuovamente al concetto di “forza maggiore”. Secondo dottrina e giurisprudenza, vi è forza maggiore in caso di eventi naturali e umani che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, risultano fuori dal controllo delle parti. In ogni caso sarà comunque possibile un ritardo da parte del cantiere solo e soltanto nel caso in cui questo sia giustificato o giustificabile risultando comunque la buona fede del costruttore.
Resterà comunque come obbligo del cantiere: 1) comunicare al cliente, nel termine previsto in contratto ovvero entro un termine ragionevole, sia il verificarsi dell’evento (e se possibile la sua prevedibile durata) sia il venir meno dell’evento stesso; 2) adottare tutte le iniziative necessarie al fine di mitigare gli effetti dell’evento e di ridurre il conseguente ritardo. Di conseguenza il cantiere dovrà giustificare, non rimanendo passivo, lo slittamento della consegna.
Com’è noto, tuttavia, a seguito dell’eliminazione dei blocchi alle aziende produttive avvenuta a maggio, non vi sono più giustificazioni alla non operatività dei cantieri e, di conseguenza, la costruzione si è potuta riprendere.
Tuttavia, nelle scorse settimane abbiamo assistito a un effetto a “pioggia” su tutte le aziende anche di subfornitura, che hanno giustificato il ritardo nella consegna degli accessori da installare con un effetto indiretto sulla consegna definitiva dell’unità completata. Inoltre, alcuni cantieri hanno giustificato l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte con altri fornitori o professionisti coinvolti – tra questi anche i progettisti – al fine di rinegoziare i termini dei pagamenti precedentemente pattuiti. Vedremo nei prossimi mesi cosa accadrà, anche per quel che eventualmente riguarderà la fondatezza delle pretese risarcitorie che alcuni committenti certamente avanzeranno.<p style=”text-align: center;”></p>