Il noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto
a cura di Roberto Colecchia
Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il DL 1\2012 all’ art 59 ter ha istituito la fattispecie del noleggio occasionale delle imbarcazioni e delle navi da diporto, introducendo nell’ambito del codice della nautica ex Dlgs 171\2005 l’art 49 bis il “noleggio occasionale”.
I soggetti che non esercitano professionalmente attività di carattere nautico e sono proprietari o utilizzatori in leasing di unità da diporto ex art 3 comma 1 del già menzionato codice, possono noleggiare a terzi l’imbarcazione senza che ciò sia considerabile attività commerciale e dunque in regime di semplificazione.
Si ponga l’attenzione sul fatto che trattasi di noleggio e non locazione. Pertanto, l’imbarcazione deve essere condotta dal proprietario utilizzatore o da suo personale. La patente nautica sarà sufficiente. Non occorrono i titoli del diporto. Tali titoli sono invece comunque necessari in caso di unità classificata come nave.
Il personale eventualmente utilizzato può essere inquadrato nell’ambito del lavoro occasionale.
Per svolgere il noleggio occorrerà inviare preliminarmente una comunicazione mail all’Agenzia delle Entrate, nonché alla Capitaneria di Porto competente per territorio e, in caso di utilizzo di lavoratori dipendenti, anche ad INPS ed INAIL.
In merito all’Agenzia delle Entrate ed alla Capitaneria il modulo è rilevabile al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/noleggio-occasionale/infogen-noleggio-occasionale
ll link contiene anche l’indirizzo mail unico (non PEC) dell’Agenzia delle Entrate (dc.ti.noleggio@agenziaentrate.it), mentre per la Capitaneria occorrerà individuare quella competente per territorio.
In caso di comunicazione INPS e INAIL, il decreto 26.2.2013 del Min. Infrastrutture e Trasporti di concerto con Mef e min Lavoro prevede di seguire i consueti canali istituiti per denunciare il lavoro occasionale anche non in ambito nautico.
Il contratto di noleggio, le comunicazioni e le ricevute di invio via mail devono essere a bordo durante il noleggio, in originale o in copia conforme.
Per rimanere nell’ambito dell’occasionalità non sarà possibile noleggiare per più di 42 giorni complessivi per ciascun anno di imposta.
In caso di periodo più lungo, il noleggio non è occasionale e non sono applicabili le semplificazioni. In tali circostanze si rientra nell’ambito del noleggio professionale che richiede utilizzo di unità iscritte come commerciali e titoli abilitativi specifici. La violazione è quella prevista dall’ art 55 del Codice della nautica da diporto (esercizio abusivo delle attività commerciali con nautica da diporto) ovvero fino a 11.017 euro di sanzione con eventuale sospensione della patente nautica fino a 3 mesi e rischio di revoca in caso di recidiva.
Il corrispettivo ricevuto, ove vengano rispettate le modalità di comunicazione e i limiti, sarà tassato nella dichiarazione dei redditi del noleggiatore o a tassazione ordinaria, ovvero su opzione con imposta sostitutiva sui redditi del 20{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8}.
Il noleggiatore occasionale può essere sia un soggetto privato sia una società commerciale che non abbia nell’oggetto sociale l’attività di noleggio occasionale. A fronte del corrispettivo di noleggio occasionale non è consentita la deduzione di alcun costo connesso.
Si specifica infine che il noleggio occasionale è previsto per le sole unità iscritte nei registri nazionali, ovvero imbarcazioni e navi, dunque non per i natanti.
