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L’iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto

Proseguendo nel nostro percorso attraverso il Codice della nautica, siamo giunti alla trattazione relativa all’art. 20 riguardante l’iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto, che esamineremo alla luce delle riforme del 2017 e del 2020. L’argomento deve essere trattato avendo ben presenti altri articoli del codice e segnatamente i 15 e 15 bis di cui abbiamo già scritto a suo tempo e che, riguardando l’iscrizione delle unità, rappresentano un antecedente logico essenziale.

Notiamo quindi che in simmetria con l’iscrizione si è concretizzato l’allargamento della platea degli interessati anche agli utilizzatori a titolo di leasing. L’iscrizione provvisoria nel testo ante riforma era riservata alle sole imbarcazioni mentre è ora possibile anche per le navi da diporto: in sostanza è consentita l’immatricolazione di imbarcazioni/navi – per un massimo di 6 mesi – con la presentazione della fattura di acquisto, nelle more del perfezionamento e registrazione del titolo di proprietà e con attestazione provvisoria di stazza, rilasciata dal registro estero di provenienza, in luogo del certificato di stazza.

All’epoca dell’uscita del Codice della nautica, nell’ormai lontano 2005, si parlò dell’iscrizione provvisoria come di una importante scelta innovativa che avrebbe di molto agevolato il mercato della nautica ma, nella realtà non è c’è stato un apprezzabile successo nella prassi commerciale, probabilmente anche a causa della complessità dell’iter burocratico correlato a codesta “semplificazione” e di cui si darà contezza tra qualche riga.

Passando all’analisi del testo di legge notiamo che il proprietario o l’utilizzatore in leasing – in nome e per conto del proprietario e munito di procura con firma autenticata – di imbarcazione o nave da diporto può chiedere, in caso di prima immissione in servizio, l’assegnazione del numero di immatricolazione, presentando apposita domanda allo Sportello telematico del diportista (STED).

Alla suddetta domanda dovrà essere allegata:
a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali contenente le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato, nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa;
b) dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste (quindi dai 2,5 a 24 m. LFT);
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà.

Con apposita previsione inserita nel 2020, (comma 1 bis) nel caso l’iscrizione provvisoria riguardi navi da diporto, (quindi oltre i 24 m. LFT) il proprietario o l’utilizzatore munito di procura c.s. dovranno allegare oltre la documentazione sopramenzionata il certificato di stazza, anche provvisorio.

L’assegnazione del numero di immatricolazione determina l’iscrizione dell’unità condizionata però alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell’intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell’assegnazione. Contestualmente all’iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione (per cui v. il successivo art. 23), il certificato di sicurezza e, se richiesto o necessario per legge (v. uso commerciale/noleggio), il ruolino di equipaggio.

L’iscrizione dell’unità è pertanto temporanea e condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà per cui, decorsi 6 mesi dall’assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato l’iscrizione, si avrà per non avvenuta; la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza saranno restituiti a uno Sportello telematico del diportista (STED) e il proprietario dell’unità dovrà presentare domanda di iscrizione ai sensi dell’articolo 19. Osserviamo a margine che, naturalmente, l’attuale art. 18 del regolamento al Codice (DM 146/08) dovrà essere riformulato in linea col nuovo testo dell’art. 20 in rassegna.

A titolo di osservazione si nota che in effetti in caso di decadenza dell’iscrizione provvisoria molte potrebbero essere le problematicità in ordine all’eventuale equipaggio, danni, debiti maturati ecc. poiché in effetti per queste obbligazioni di norma l’armatore garantisce tramite la nave che una volta cancellata è come se fosse svanita nel nulla, pronta per altra iscrizione ma questo è argomento complesso che esula dai fini del presente articolo e che potrebbe fornire oggetto di altro intervento più mirato.

Passato in rassegna il testo di legge, appare necessario entrare nel pratico e informare i lettori sull’iter burocratico-amministrativo che riguarda il nostro argomento. Riassumendo e richiamando testualmente l’apposito Vademecum operativo Sted del 2021, il proprietario o l’utilizzatore con procura che vogliano ottenere l’iscrizione provvisoria di una unità dovranno presentare allo Sted:
– istanza in bollo da 16,00 euro conforme all’apposito modello corredata da 2 marche da bollo da 16,00 euro da apporre sulla licenza provvisoria e sul certificato di sicurezza;
– copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato, nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa;
– dichiarazione di costruzione o importazione (dci);
– documentazione tecnica: a. per unità munita di marcatura CE: dichiarazione di conformità UE (per le unità provenienti da uno Stato membro dell’Unione europea, munite di marcatura CE, il certificato di cancellazione dal registro ove l’unità era iscritta, se riportante i dati tecnici, sostituisce dichiarazione di conformità UE) b. per unità non munita di marcatura CE, anche se proveniente da altro Stato membro, o per unità proveniente da Paese terzo costruita, immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell’area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, o per imbarcazione autocostruita: attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato/autorizzato. Il proprietario consegna allo STED i documenti relativi allo scafo;
– per navi da diporto: certificato di stazza, o attestazione provvisoria di stazza;
– per navi da diporto: ai fini del rilascio del certificato di sicurezza attestazione di eseguita visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio rilasciata dall’autorità marittima del luogo dove l’unità staziona nonché dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico;
– dichiarazione di potenza dei motori entrobordo o entrofuoribordo (può essere sostituita dal certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformità oppure dal certificato di potenza rilasciati prima del 10 maggio 2000);
– dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura o della ricevuta fiscale o, in caso di leasing, dall’utilizzatore in leasing, per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà;
– dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000: a. resa dal proprietario (o da ciascun comproprietario), se persona fisica, e attestante la cittadinanza, la residenza, lo stato civile e il regime patrimoniale dei beni; b. resa dal legale rappresentante, se il proprietario è persona giuridica, ed attestante i dati risultanti dal Registro delle Persone Giuridiche ovvero, se trattasi di società, dal Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.; Gli stranieri e le società estere, se non hanno domicilio o sede in Italia, devono eleggerlo presso l’autorità consolare dello stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia;
– copia del documento di identità del proprietario o di ciascun comproprietario, se persona fisica, o visura camerale accompagnata da documento del legale rappresentante, se persona giuridica;
– attestazioni di versamento dei seguenti diritti e tributi a. Diritti per le attività rese dagli STED (Tabella I D.M. 12.08.2019) 35,48€ iscrizione nell’Archivio Centrale Telematico delle unità da diporto (ATCN) 23,65€ rilascio licenza provvisoria. I pagamenti sono effettuati, anche cumulativamente, con un unico bollettino, sul c.c.p. n. 1031820168, intestato al “Ministero infrastrutture e trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale”, con causale: “Diritti SISTE”. b. Solo per STED attivati presso gli Uffici Marittimi (Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi) e presso gli Uffici della Motorizzazione Civile i. € 9,50 per iscrizione nell’ Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto (ATCN) € 9,50 per rilascio licenza di navigazione € 9,50 per rilascio certificato di sicurezza.

I pagamenti sono effettuati, anche cumulativamente con un unico bollettino, sul c.c.p. n. 1046787295 intestato al “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale”, con causale: “Corrispettivo attività STED”. c. Solo per STED attivati presso gli Uffici Marittimi (Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi). Versamento di € 62,00, effettuato su c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (elenco disponibile al seguente collegamento https://www.guardiacostiera.gov.it/servizi-al-cittadino/Documents/elencotesorerie.pdf) con causale “CAPO XV – Capitolo 2170”

Gli importi indicati sono naturalmente soggetti a revisione e incrementi, per cui, col passare del tempo sarà necessario consultare la versione aggiornata del menzionato Vademecum operativo sted.

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