Acquisto di barche tra privati: contratto scritto e imposta di registro
a cura di Roberto Colecchia
Nella prassi è frequente l’acquisto di barche usate da venditori privati. Con la locuzione “privati” ci si intende riferire tipicamente a persone fisiche che vendono un mezzo nautico usato fuori dall’ esercizio di impresa arti o professioni.
In queste situazioni la vendita NON è soggetta a IVA, ma non sarà necessariamente esente da imposte indirette.
La Tariffa parte 1 art. 7 dell’Imposta di Registro disciplinata dal DPR 131/86 prevede l’obbligo di sottoporre a registrazione in termine fisso -di 20 giorni dalla sottoscrizione- tutti gli atti di natura traslativa o dichiarativa di diritti su unità da diporto; sia che essi siano natanti, imbarcazioni o navi.
La registrazione comporta il pagamento “una tantum” dell’imposta di registro secondo la tabella che segue:
Come previsto dall’art. 2 comma 1 lett. a) della norma prima citata il presupposto per la registrazione è la presenza di un atto scritto.
Nel caso di imbarcazioni e navi – che sono beni mobili registrati – la presenza dell’atto scritto è condizione necessaria alla trascrizione nei registri. In questi casi troveremo dunque sempre un atto scritto. Per i natanti non vi è un registro e si è nell’ambito dei “beni mobili NON registrati”. Nessuna norma impone un accordo scritto per dare validità al passaggio di proprietà, che può ben avvenire mediante contratto verbale senza dunque obbligo di registrazione.
Rimane comunque necessario acquisire dal venditore tutti i documenti utili a garantire la regolarità amministrativa del mezzo (dichiarazione potenza motore, documentazione connessa alla marcatura CE ecc.)
L’atto scritto rimane sempre consigliabile al fine di costituire piena prova del passaggio di proprietà, ma richiede l’obbligo di registrazione in capo ai contraenti. Peraltro, l’adempimento fornisce data certa al documento contrattuale dal momento che sulla copia registrata verrà apposto il timbro a data dell’ Ufficio.
La registrazione avviene depositando presso l’Agenzia delle Entrate una copia del contratto accompagnata dalla quietanza del pagamento dell’imposta dovuta (in base alla lunghezza e tipologia del mezzo). La registrazione alimenterà i dati contenuti nell’anagrafe tributaria.
Nell’Imposta di Registro l’obbligazione è solidale e investe entrambe i contraenti, che dunque rispondono solidalmente delle violazioni circa la mancata registrazione. Trattasi di atto con registrazione a termine fisso. Le eventuali violazioni possono venir contestate entro i 5 anni successivi alla data di scadenza dell’obbligo che coincide con il ventesimo giorno successivo la data di sottoscrizione del contratto scritto di cessione.
Pertanto qualora tra i documenti dell’unità da diporto acquistata da privato sia presente il contratto scritto di acquisto è possibile che in caso di controllo, ove ne venga accertata l’esistenza, sia richiesta la prova dell’avvenuta registrazione e in mancanza – se ancora nei termini dell’accertamento – venga elevato verbale con richiesta dell’imposta, oltre interessi e sanzioni dal 120{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} al 240{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} dell’imposta evasa.
