IVA AL 10% per i servizi resi nei marina resort
Nel nostro Paese, si sa, l’aspetto fiscale di ogni vicenda diventa preminente ai fini delle scelte operate dall’utenza. Nel caso di specie, anche per far chiarezza in una situazione che più intricata non si può occorre partire da fonti ufficiali per cui ci riferiremo a una risposta a interpello da parte dell’AE (21/05/21 n. 360).
Un marina resort incluso nell’apposita classificazione regionale riteneva di aver diritto ad applicare l’aliquota IVA ridotta al 10{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} in quanto “struttura ricettiva all’aria aperta”, equiparata ex lege. Peraltro, il d.l. 14 agosto 2020, n. 104, conv. dalla l. 126/2020, ha modificato la definizione di marina resort, limitando la sosta e il pernottamento ai soli “diportisti” ed escludendo i servizi resi nell’ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento.
Con un classico colpo di scena all’italiana, la “legge di stabilità” 2021 ha rimodificato la normativa rendendo nuovamente possibile applicare l’aliquota agevolata per «i servizi resi nell’ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento», eliminando la limitazione inserita.
Ciò detto, il marina resort ha chiesto con apposito interpello all’AE se fosse corretto applicare l’IVA agevolata a:
1) contratti di ormeggio per tutti i diportisti indipendentemente dal tipo di barca (con possibilità di pernottamento o meno) e dal tipo di contratto (stagionale, annuale, pluriennale);
2) servizi sulle imbarcazioni (tipicamente alaggio, varo e altri servizi) offerti nell’ambito dello stazionamento in porto;
3) contratti di stazionamento a terra oltre che a quelli di stazionamento in acqua (ormeggio). Alcuni diportisti usano alloggiare all’interno delle proprie imbarcazioni a terra e richiedere il varo solo all’occorrenza (c.d. “porto a secco”) per effettuare la navigazione da diporto.
Parere dell’Agenzia delle entrate.
a) Il beneficio in parola introdotto nel 2014 e poi prorogato dalle varie leggi di stabilità annuali fu concesso “alle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all’aria aperta”. Con il D.M. 6 luglio 2016 sono stati definiti i requisiti minimi che i marina resort devono possedere per essere considerati “strutture ricettive all’aria aperta”. Tali strutture in particolare devono essere:
– idonee ed attrezzate a consentire l’ormeggio in sicurezza a un numero di unità da diporto non inferiore a sette ed essere dotate di specifici impianti, servizi e attrezzature.
Ad oggi, facendo lo slalom tra varie versioni, la normativa vuole che le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all’aria aperta con la la possibilità quindi di applicare alle prestazioni rese ai diportisti ivi alloggiati l’aliquota IVA ridotta del 10{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8}.
Scendendo al caso pratico, occorre valutare, se la struttura interessata:
– sia dotata di tutti gli impianti e servizi elencati dettagliatamente dal D.M. 6 luglio 2016;
– rispetti i requisiti previsti dalla normativa regionale di settore.
Si tratta naturalmente di circostanze da verificare di volta in volta. Rimane comunque fermo che l’aliquota IVA agevolata troverà applicazione in relazione ai contratti stipulati dai marina resort “per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate” indipendentemente dal tipo di contratto (stagionale, annuale, pluriennale).
Resta invece soggetta all’aliquota IVA ordinaria la sola locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni.
Con riferimento all’espressione prestazioni “rese ai clienti alloggiati”, si ritiene che l’applicazione dell’aliquota ridotta sia circoscritta alle prestazioni che rendono possibile al cliente il soggiorno nella struttura ricettiva con soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie necessità (Risoluzione n. 88/E del 15 marzo 2002). Nella suddetta espressione è, dunque, compresa non soltanto la prestazione di alloggio, ma anche le operazioni ad essa strettamente “accessorie”.
In particolare, per i marina resort, sono agevolabili, ai fini IVA, non solo i servizi di accoglienza e messa a disposizione, nel porto turistico, dello specchio acqueo per il pernottamento dei diportisti, a bordo delle proprie imbarcazioni, ma anche i servizi strettamente accessori, quali pulizia, assistenza all’ormeggio, prenotazione, vigilanza/sicurezza e addebito dei consumi.
Per quanto riguarda i servizi sulle imbarcazioni offerti nell’ambito dello stazionamento in porto e contratti di stazionamento a terra, c.d. porto a secco, si osserva che i marina resort sono strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato.
Si tratta in sostanza di strutture ricettive all’aria aperta che consentono, per definizione, la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato.
Sembra quindi all’AE corretto escludere dall’applicazione dell’aliquota IVA agevolata i servizi resi dai marina resort sulle imbarcazioni (es. alaggio, varo) offerti nell’ambito dello stazionamento in porto, che implicano lo spostamento dell’imbarcazione dalle acque alla terraferma e viceversa: tali servizi non sono di per sé riconducibili a quelli tipicamente ricettivi. Il beneficio dell’IVA agevolata è quindi da intendersi applicabile ai servizi strettamente resi per l’alloggio dei diportisti nelle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato.
Analoghe considerazioni valgono per i contratti di stazionamento a terra (quesito 3). Si tratta di prestazioni rese su un’imbarcazione che staziona sulla terraferma.
Non essendo direttamente inerenti alla fornitura dell’alloggio, i servizi di cui ai quesiti 2) e 3) sono pertanto soggetti a IVA nella misura ordinaria.
Riassumendo e concludendo, l’aliquota IVA del 10{2e3577d2bd6aebaa150c85c33fcd353783f1aa6c690283591e00ef60b3336fc8} si applica non solo ai servizi di accoglienza e messa a disposizione, nel porto turistico, dello specchio acqueo per il pernottamento dei diportisti a bordo delle proprie imbarcazioni, ma anche ai servizi ad essi strettamente accessori (es. pulizia, assistenza all’ormeggio, prenotazione). Dall’agevolazione sono, invece, esclusi i servizi resi dai marina resort sulle imbarcazioni (es. alaggio, varo) offerti nell’ambito dello stazionamento in porto, che implicano lo spostamento dell’imbarcazione dalle acque alla terraferma e viceversa.