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Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria

leasing

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L’odierna materia, piuttosto tecnica ma comunque stimolante è esplicitamente trattata nell’art. 16 del codice.

Questo articolo, inserito con la riforma di cui al d. legislativo n. 229/2017 non è stato oggetto di una ulteriore rivisitazione con quella “integrativa” del 2020.

In effetti si tocca uno degli aspetti salienti della riforma della nautica avviata col Codice nel 2005 poiché è ben noto che il leasing ha costituito e costituisce uno dei fondamentali motori di sviluppo della nautica essendo una formula di acquisto/utilizzazione delle unità che trova evidente favore in virtù dei precisi vantaggi finanziari, fiscali ed operativi che offre. Piace inoltre rammentare che il Codice della nautica è stato il primo testo normativo nel nostro paese che abbia trattato in modo esplicito di questo contratto arcinoto e molto utilizzato ma considerato ancora innominato.

In breve ricordiamo che il leasing, o locazione finanziaria, è un contratto atipico disciplinato in varie e frammentarie fonti normative sia di tipo ordinario sia di natura regionale e secondaria. La sua definizione più recente risale alla legge 124 del 2017. L’articolato panorama normativo riflette la complessità della disciplina che può essere applicata in diversi settori, determinando un intreccio di norme regolatrici. In questa sede ci limitiamo ad analizzare i profili attinenti all’iscrizione delle unità acquisite con tale strumento.

Passando alla trattazione del nostro argomento notiamo che per l’articolo 16 in esame le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto (leasing) sono iscritte a nome del locatore con una specifica annotazione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) del nominativo dell’utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto. Tale annotazione dovrà figurare anche sulla licenza di navigazione in modo che sia chiaro chi sia il proprietario (il lessor) e chi l’utilizzatore (lessee).

La legge specifica che in caso di risoluzione del contratto, il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell’annotazione di cui sopra. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l’avvenuta cancellazione dell’annotazione al proprietario e all’utilizzatore dell’unità da diporto, richiedendo a quest’ultimo la restituzione della licenza di navigazione.

Inoltre, nel caso di perdita della disponibilità dell’unità, il proprietario o l’utilizzatore chiede la cancellazione dell’annotazione citata, a seguito dell’annotazione della perdita di possesso di cui all’articolo 15 del codice. Lo STED notifica l’avvenuta cancellazione dell’annotazione al proprietario e utilizzatore dell’unità richiedendo a quest’ultimo la restituzione della licenza di navigazione.
Come si vede una disciplina piuttosto semplice e comprensibile in cui si è dato valore alla fondamentale distinzione tra proprietario e utilizzatore. In margine noteremo che eventuali sanzioni e altri problemi saranno in capo all’utilizzatore e non certo al lessor.<p style=”text-align: center;”></p>

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