Vai al contenuto

Quali sono i titoli professionali necessari per poter esercitare il noleggio unità da diporto

charter

Torna al sommario

Sottopongo alla vostra competenza il seguente quesito che credo possa interessare i lettori di nautica, nonché le istituzioni.
I titoli professionali italiani, richiesti per poter esercitare il noleggio di unità da diporto, come prescritti dalla attuale normativa, oggi come oggi sono assolutamente blindati e, nella realtà dei fatti, nella gran parte del nostro Paese non vi è speranza di poterli conseguire (es Ufficiale di navigazione del diporto; 36 mesi di imbarco di cui 24 su unità adibite al noleggio).

Mi son confrontato con alcuni operatori del settore ed essi sostengono che, creando un’azienda in Italia con oggetto sociale “attività di noleggio”, utilizzando un’imbarcazione per esempio con bandiera polacca o altra comunitaria di pari requisiti (previa comunicazione di legge alla locale CP con rilascio di regolare autorizzazione) il comando possa essere assunto da un cittadino italiano munito della sola patente nautica ma privo di titoli professionali, in quanto la legislazione per esempio polacca non lo impone.

charter

L’argomento non è semplice e, qualora questa strada fosse legalmente perseguibile, dovrebbe essere di sprone per i nostri legislatori per valutare finalmente modifiche al DM 121 al fine di consentire un regolare e possibile imbarco dei nostri marittimi su unità da noleggio, evitando percorsi diversi, tortuosi ed elusivi.

Pongo questo quesito al fine di sollecitare un vostro cortese e adeguato parere.
Giuseppe Accardi – Presidente UniversoMare
Associazione per la Nautica

Risponde l’Avvocato Ettore Romagnoli

Il quesito posto dal sig. Accardi, che tra l’altro è il Presidente di un’associazione che si occupa di nautica è legalmente complesso e per molti aspetti insidioso per la qual cosa potrebbe essere oggetto di dibattito in altra sede vista la rilevanza per il campo nautico. Comunque sia, cercherò di assolvere al mio compito in modo semplice (per quanto possibile) e spero adeguato.

Per ciò che riguarda i titoli per il diporto di cui al DM 121/05, debbo confermare che le difficoltà palesate son reali ed è anche per questo che da noi il diporto commerciale incontra difficoltà reali al decollo ed anzi, si è preferito con soluzione all’italiana “liberalizzare” il settore creando la nuova – ma ibrida – figura del “noleggio occasionale” con cui è di fatto consentito l’esercizio della medesima attività saltando a piè pari titoli professionali & collaudi speciali necessari per il noleggio “normale” di cui agli artt. 47 e segg. cod. nautica.

Non per nulla nell’ambito dell’attuale riforma del Codice della nautica – che si sta illustrando su questa rivista nella rubrica “Navigando tra le norme” – è stato inserito un apposito articolo (36 bis) con cui è istituito il titolo di coperta di “ Ufficiale di navigazione del diporto di 2^ classe” il cui accesso dovrebbe essere semplificato rispetto agli attuali permettendo una reale rampa di accesso all’esercizio professionale della navigazione da diporto.

Benché istituito dal novembre 2017 si attende ancora il decreto attuativo, da emanarsi sentito il Ministro dell’istruzione, al fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica e coordinamento con l’attuale normativa. Insomma come per molti punti della riforma occorre la normativa di attuazione che peraltro dovrebbe essere a breve sbloccata e che nel caso di specie appare decisamente necessaria.

Ciò detto possiamo passare al “nucleo” spinoso del quesito vertente sull’utilizzo di unità di bandiera polacca per diporto commerciale/noleggio. Qui richiamiamo l’art. 2 del Codice della nautica che prevede la possibilità di svolgere l’attività di diporto commerciale anche se svolta stabilmente in Italia con unità battenti bandiera di uno dei Paesi dell’Unione europea e quindi anche della Polonia.

Operativamente, senza entrare nei meandri, è sufficiente che l’esercente presenti allo Sportello telematico del diportista (STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell’unità, il titolo che ne attribuisce la disponibilità, la polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e la certificazione di sicurezza in possesso.

Posto quindi che è ammesso l’esercizio del diporto commerciale con unità straniere, per venire al punto occorre richiamare l’art. 8 del Codice della navigazione per cui i doveri e poteri del Comandante di una nave sono regolati dalla legge di bandiera.

Passando al regolamento al codice della nautica – art. 34 – osserviamo che per gli stranieri e i cittadini italiani residenti all’estero che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l’obbligo di patente nautica è regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell’unità. Per i cittadini UE si prescinde dall’obbligo del titolo per comandare le unità qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità da cui risulti che la legislazione, rispettivamente del Paese di provenienza del soggetto o dello Stato di bandiera dell’unità non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.

In definitiva, a prima vista occorre rifarsi alla legge di bandiera (in assenza di specifiche convenzioni internazionali). Può accadere- ed accade – che un Paese non preveda patente nautica per condurre unità da diporto sino a determinate dimensioni. L’Italia, come noto, è invece piuttosto fiscale in argomento e sia per la navigazione commerciale sia per quella lusoria sono richieste abilitazioni etc. Tornando al quesito, trattandosi nel caso di specie di unità ad uso commerciale, anche al fine di tutelare l’utenza appare dubbio che il Paese di bandiera X o Y non preveda alcun titolo.

Passando ora alla convenzione internazionale sull’addestramento e la guardia dei marittimi meglio nota per gli addetti ai lavori come STCW 78/95 con l’aggiornamento di Manila 2010, notiamo che ex Articolo III, la Convenzione si applicherà ai marittimi che prestano servizio su navi naviganti in mare (seagoing ships) autorizzate a battere la bandiera di un Contraente (Party), ad eccezione di quelli imbarcati tra gli altri su panfili da diporto (pleasure yachts) che però non siano adibiti al commercio.

In conseguenza di ciò, poiché le normative nazionale e internazionale pongono un diverso regime tra diporto sportivo/lusorio e diporto commerciale direi che, fermo restando che per condurre un’unità straniera è necessario possedere il titolo previsto dalla legge di bandiera (come del resto risulta dall’art. 34 del Reg. al codice della nautica) per assumere il comando di unità adibite al diporto commerciale occorra anche a tutela dell’utenza e in relazione alla STCW 78/95 citata un titolo adeguato e/o equivalente a quello previsto dalla legislazione del Paese dove l’attività di noleggio viene svolta in pianta stabile ed il tutto per ottemperare al principio di par conditio, assicurare la sicurezza degli utenti e ottemperare alle superiori norme internazionali.

Certo questa interpretazione potrebbe apparire agli entusiasti “liberisti” rigorosa ma a ben vedere se non si opera la necessaria distinzione tra diporto puro e diporto commerciale, applicando alla lettera l’art. 34 reg. al cod. nautica si potrebbe giungere al punto che un soggetto potrebbe esercitare p. es. il noleggio con unità comandate da persone prive di alcun requisito grazie alla legge di bandiera. Del resto, la STCW ciò non vuole e difatti pone eccezioni per il diporto commerciale. In più, per ovviare a questi rilievi nel noleggio occasionale si è sentito l’obbligo di specificare che esso non è esercizio di diporto commerciale anche se in effetti nella realtà l’oggetto della prestazione contrattuale è il medesimo.
La materia è complessa e meritevole di ampio spazio per cui si accetta dibattito.<p style=”text-align: center;”></p>

Leggi anche